Visita ispettiva sulle scaffalature: facciamo chiarezza

Agosto 08 2022
Cosmet PORTAPALLET 11

Qual è la probabilità di subire una visita ispettiva in azienda?

Secondo i dati ISTAT in Italia sono attive circa quattro milioni e quattrocentomila imprese. Sapere quanti sono i funzionari ispettivi e qual è l’attività che viene svolta, anno per anno, non è così facile: nel 2008 il legislatore, nel D. Lgs. 81/2008, stabilì l’istituzione di un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro con l’obiettivo di raccogliere, e fornire, dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, indirizzando le attività, compresa quella di vigilanza.

La raccolta dei dati fondamentale per potere fare un’analisi concreta della realtà, trovare le debolezze e progettare i miglioramenti, non è una cosa della quale, in generale, ci distinguiamo come sistema-paese. C’è da dire, però, che il modo in cui è organizzata la vigilanza negli ambienti di lavoro non rende facile una regia unitaria. In Italia non esiste una unica amministrazione per questi controlli: nella nostra migliore tradizione amministrativa, diversi enti, e a diversi livelli, possono accedere in azienda con l’obiettivo di verificare la tutela del lavoratore e dell’ambiente.

Visita ispettiva in azienda: quali organismi la possono gestire

I principali organismi che lavorano con questo scopo sono i Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, SPSAL, delle Aziende Sanitarie Locali, ASL. Trattandosi però di enti pubblici che dipendono dalle amministrazioni regionali, occorre mettere in conto che questi nomi possono cambiare a seconda del luogo in cui ci trova. Gli SPSAL diventano PSAL, SPSAL, SPreSAL, Spesal, SPISAL, Spisll, UOPSAL, UOML, PISLL, le ASL diventano AUS, ASDAA, SABSE, ASM, ASP, ASU, AS, ATS, ASUR, ASReM, APSS, USL o AULSS. Questi servizi sono competenti principalmente in relazione agli aspetti tecnici della sicurezza. Più orientati, invece, sulla vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale sono le Direzioni Provinciali del Lavoro, DPL, braccio locale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che spesso si avvalgono dei Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro e dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

Ci sono poi gli ispettori dell’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la cui vigilanza è diretta a controllare il rispetto degli obblighi contributivi, e i Vigili del Fuoco che verificano il rispetto delle normative di prevenzione incendi. Sempre a livello locale, le polizie, Municipale e Provinciale, possono entrare in azienda o in cantiere per controllare il rispetto delle norme amministrative locali. Infine, l’ARPA, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARTA in Abruzzo e ARPAE in Emilia-Romagna, agenzie provinciali a Trento e a Bolzano), svolge attività ispettiva e di monitoraggio nei confronti dell’ambiente.

I funzionari ispettivi

I funzionari ispettivi di queste amministrazioni, nello svolgimento dei loro compiti sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. Una volta che essi si siano identificati, esibendo la tessera di riconoscimento di cui sono dotati, possono accedere a qualsiasi luogo di lavoro. Il personale che incontrano, datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori ha l’obbligo di consentire l’accesso per le finalità connesse alla vigilanza. L’eventuale rifiuto, od ostacolo, può essere segnalato all’Autorità Giudiziaria mentre l’ispettore può rivolgersi alle forze dell’ordine per forzare l’accesso. È ovvio che eventuali precauzioni da adottare negli ambienti di lavoro, specialmente se motivate da attività pericolose in corso, devono essere trattate con giudizio da entrambe le parti.

Il funzionario ha il potere di raccogliere tutte le informazioni che sono necessarie per verificare il rispetto della norma, mediante l’osservazione diretta dei processi e delle attività in corso, domande ai presenti o la richiesta di esibire documentazione. Questa potrà essere prelevata in originale o in copia. Se non è presente dovrà essere resa disponibile, in un secondo tempo, nelle modalità stabilite dall’ispettore che normalmente vengono concordate, a meno di resistenze o di comportamenti sfuggenti da parte del soggetto ispezionato. Le attività che vengono svolte devono essere descritte nel verbale di sopralluogo, che deve essere compilato e consegnato al termine della visita.

 

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